Can. 1699 – § 1. Per l’accettazione del libello con cui si chiede la dispensa è competente il Vescovo della diocesi ove l’oratore ha il domicilio o il quasi-domicilio; questi, se consta il fondamento della domanda, deve ordinare l’istruzione del processo.
Can. 1699 — § 1. Competens ad accipiendum libellum, quo petitur dispensatio, est Episcopus dioecesanus domicilii vel quasi-domicilii oratoris, qui, si constiterit de fundamento precum, processus instructionem disponere debet.
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