Can. 1696 – Le cause di separazione dei coniugi riguardano anche il bene pubblico; in esse deve pertanto sempre intervenire il promotore di giustizia a norma del can. 1433.
Can. 1696 — Causae de coniugum separatione ad publicum quoque bonum spectant; ideoque iis interesse semper debet promotor iustitiae, ad normam can. 1433.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.OkNoPrivacy Policy
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.Rifiuto il consenso