trit_Codex_Canonici_Iuris2302_52
Can. 1691 – In tutto il resto attinente al modo di procedere, si devono applicare, salvo la natura della cosa non si opponga, i canoni sui giudizi in generale e sul giudizio contenzioso ordinario, osservate le norme speciali per le cause sullo stato delle persone e per le cause riguardanti il bene pubblico.