§ 2. Le disposizioni del can. 1644 devono essere osservate, anche se la sentenza che dichiarò la nullità del matrimonio fu confermata non già con un’altra sentenza, ma con decreto.
§ 2. Praescripta can. 1644 servanda sunt, etiam si sententia, quae matrimonii nullitatem declaraverit, non altera sententia sed decreto confirmata sit.
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