§ 2. Nella citazione le parti siano informate che possono presentare un breve scritto al tribunale a comprovare le loro asserzioni, tre giorni almeno prima della udienza.
§ 2. In citatione partes certiores fiant se posse, tres saltem ante audientiam dies, aliquod breve scriptum tribunali exhibere ad sua asserta comprobanda.
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