§ 2. La stessa fa legge tra le parti e permette un’azione di giudicato e un’eccezione di cosa giudicata, la quale può anche essere dichiarata d’ufficio dal giudice per impedire una nuova introduzione della stessa causa.
§ 2. Eadem facit ius inter partes et dat actionem iudicati atque exceptionem rei iudicatae, quam iudex ex officio quoque declarare potest ad impediendam novam eiusdem causae introductionem.
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