trit_Codex_Canonici_Iuris2247_53
Can. 1639 – § 1. Salvo il disposto del can. 1683, nel grado di appello non può essere ammessa una nuova causa per la domanda, neppure sotto forma di cumulazione per ragioni di utilità; pertanto la contestazione della lite può riferirsi esclusivamente alla conferma o alla riforma della prima sentenza in tutto o in parte.