trit_Codex_Canonici_Iuris2242_15
Can. 1637 – § 1. L’appello fatto dall’attore vale anche per il convenuto e viceversa.
Can. 1637 – § 1. L’appello fatto dall’attore vale anche per il convenuto e viceversa.
Can. 1637 — § 1. Appellatio facta ab actore prodest etiam convento, et vicissim.