§ 2. Se l’appello fu interposto dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia, la rinuncia può essere fatta, a meno che la legge non stabilisca altrimenti, dal difensore del vincolo o dal promotore di giustizia del tribunale d’appello.
§ 2. Si appellatio proposita sit a vinculi defensore vel a promotore iustitiae, renuntiatio fieri potest, nisi lex aliter caveat, a vinculi defensore vel promotore iustitiae tribunalis appellationis.
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