Can. 1626 – § 1. Possono interporre querela di nullità non solo le parti che si ritengono onerate, ma anche il promotore di giustizia o il difensore del vincolo ogniqualvolta hanno diritto d’intervenire.
Can. 1626 — § 1. Querelam nullitatis interponere possunt non solum partes, quae se gravatas putant, sed etiam promotor iustitiae aut defensor vinculi, quoties ipsis ius est interveniendi.
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