Can. 1617 – Tutti gli altri pronunciamenti del giudice oltre alla sentenza, sono decreti, che, salvo non siano mere ordinanze, non hanno valore, se non esprimano almeno sommariamente i motivi oppure rinviino ai motivi espressi in un altro atto.
Can. 1617 — Ceterae iudicis pronuntiationes, praeter sententiam, sunt decreta quae si mere ordinatoria non sint, vim non habent, nisi saltem summarie motiva exprimant, vel ad motiva in alio actu expressa remittant.
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