Can. 1614 – La sentenza sia al più presto pubblicata, indicati i modi secondo i quali la si può impugnare; essa non ha alcun valore prima della pubblicazione, anche se la parte dispositiva, permettendolo il giudice, fu resa nota alle parti.
Can. 1614 — Sententia quam primum publicetur, indicatis modis quibus impugnari potest; neque ante publicationem vim ullam habet, etiamsi dispositiva pars, iudice permittente, partibus significata sit.
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