trit_Codex_Canonici_Iuris2211_17
§ 3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
§ 3. Sulla compiuta conclusione in causa, in qualunque modo essa sia avvenuta, il giudice emetta un decreto.
§ 3. De peracta conclusione in causa, quocumque modo ea acciderit, iudex decretum ferat.