§ 2. Per completare le prove le parti possono presentarne altre al giudice; acquisite le quali, se necessario a parere del giudice, avrà nuovamente luogo il decreto di cui al § 1.
§ 2. Ad probationes complendas partes possunt alias iudici proponere; quibus acquisitis, si iudex necessarium duxerit, iterum est locus decreto de quo in § 1.
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