Can. 1588 – La causa incidentale si propone per iscritto o a voce, indicato il nesso che intercorre tra essa e la causa principale, avanti al giudice competente e decidere la causa principale.
Can. 1588 — Causa incidens proponitur scripto vel ore, indicato nexu qui intercedit inter ipsam et causam principalem, coram iudice competenti ad causam principalem definiendam.
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