Can. 1567 – § 1. La risposta deve essere immediatamente redatta per iscritto dal notaio e deve riferire le stesse parole della testimonianza prodotta, almeno per quanto concerne direttamente la materia del giudizio.
Can. 1567 — § 1. Responsio statim redigenda est scripto a notario et referre debet ipsa editi testimonii verba, saltem quod attinet ad ea quae iudicii materiam directe attingunt.
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