Codex_Canonici_Iuris2152

trit_Codex_Canonici_Iuris2152_39

Can. 1554 – Prima che i testimoni siano interrogati, dei loro nominativi siano informate le parti; che se ciò, a prudente valutazione del giudice, non sia possibile senza grave difficoltà, lo si faccia almeno prima della pubblicazione delle deposizioni testimoniali.