§ 2. Si esibiscano, entro il termine stabilito dal giudice, i punti degli argomenti sui quali si chiede l’interrogatorio dei testimoni; altrimenti si ritenga abbandonata la richiesta.
§ 2. Exhibeantur, intra terminum a iudice praestitutum, articuli argumentorum super quibus petitur testium interrogatio; alioquin petitio censeatur deserta.
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