Can. 1540 – § 1. Sono documenti pubblici ecclesiastici quelli rilasciati da una persona pubblica nell’esercizio del suo compito nella Chiesa, osservate le formalità stabilite nel diritto.
Can. 1540 — § 1. Documenta publica ecclesiastica ea sunt, quae persona publica in exercitio sui muneris in Ecclesia confecit, servatis sollemnitatibus iure praescriptis.
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