§ 2. Tuttavia l’inferiore non s’intrometta nella questione deferita all’autorità superiore, se non per causa grave e urgente; nel qual caso avverta immediatamente il superiore della cosa.
§ 2. Causae tamen ad superiorem auctoritatem delatae ne se immisceat inferior, nisi ex gravi urgetique causa; quo in casu statim superiorem de re moneat.
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