Can. 1536 – § 1. La confessione giudiziale di una parte, se si tratta di qualche affare privato e non è in causa il bene pubblico, libera le altre parti dall’onere della prova.
Can. 1536 — § 1. Confessio iudicialis unius partis, si agatur de negotio aliquo privato et in causa non sit bonum publicum, ceteras relevat ab onere probandi.
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