trit_Codex_Canonici_Iuris2105_23
Can. 1510 – Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.
Can. 1510 – Il convenuto che si rifiuta di ricevere la scheda di citazione o impedisce alla citazione di raggiungerlo, si consideri legittimamente citato.
Can. 1510 — Conventus, qui citatoriam schedam recipere recuset, vel qui impedit quominus citatio ad se perveniat, legitime citatus habeatur.