Can. 1489 – Avvocati e procuratori che a causa di doni, promesse o per qualunque altro motivo abbiano tradito il loro ufficio, siano sospesi dall’esercizio del patrocinio e siano puniti con un’ammenda o con altre congrue pene.
Can. 1489 — Advocati ac procuratores qui ob dona aut pollicitationes aut quamlibet aliam rationem suum officium prodiderint, a patrocinio exercendo suspendantur, et mulcta pecuniaria aliisve congruis poenis plectantur.
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