Codex_Canonici_Iuris2066

trit_Codex_Canonici_Iuris2066_42

§ 4. Gli interdetti dall’amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.