§ 4. Gli interdetti dall’amministrazione dei beni e gli infermi di mente, possono stare in giudizio personalmente solo per rispondere dei propri delitti o per disposizione del giudice; per tutto il resto devono agire e rispondere per il tramite dei loro curatori.
§ 4. Bonis interdicti, et ii qui minus firmae mentis sunt, stare in iudicio per se ipsi possunt tantummodo ut de propriis delictis respondeant, aut ad praescriptum iudicis; in ceteris agere et respondere debent per suos curatores.
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