Codex_Canonici_Iuris2054

trit_Codex_Canonici_Iuris2054_45

§ 2. IL giudice può richiamare al loro dovere con congrue pene tutte le persone presenti al giudizio che abbiano gravemente mancato al rispetto e all’obbedienza dovuti al tribunale, ed inoltre anche sospendere dall’esercizio del loro incarico avanti ai tribunali ecclesiastici avvocati e procuratori.