Codex_Canonici_Iuris2026

trit_Codex_Canonici_Iuris2026_44

Can. 1453 – Giudici e tribunali provvedano, salva la giustizia, affinché tutte le cause si concludano al più presto, di modo che non si protraggano più di un anno nel tribunale di prima istanza, e non più di sei mesi nel tribunale di seconda istanza.