Codex_Canonici_Iuris1875

trit_Codex_Canonici_Iuris1875_40

§ 2. Nelle disposizioni valevoli in caso di morte a favore della Chiesa si osservino, se possibile, le formalità del diritto civile; se queste furono omesse, gli eredi devono essere ammoniti circa il loro obbligo di adempiere la volontà del testatore.