Can. 1297 – Spetta alla Conferenza Episcopale, attese le circostanze dei luoghi, stabilire norme per la locazione dei beni della Chiesa, soprattutto circa la licenza da ottenersi dalla autorità ecclesiastica.
Can. 1297 — Conferentiae Episcoporum est, attentis locorum adiunctis, normas statuere de bonis Ecclesiae locandis, praesertim de licentia a competenti auctoritate ecclesiastica obtinenda.
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