Can. 1285 – E’ permesso agli amministratori, entro i limiti soltanto dell’amministrazione ordinaria, di fare donazioni a fini di pietà o di carità cristiana dei beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.
Can. 1285 — Intra limites dumtaxat ordinariae administrationis fas est administratoribus de bonis mobilibus, quae ad patrimonium stabile non pertinent, donationes ad fines pietatis aut christianae caritatis facere.
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