Can. 1278 – Oltre ai compiti di cui al can. 494, §§ 3 e 4, all’economo possono essere affidati dal Vescovo diocesano i compiti di cui ai cann. 1276, § 1 e 1279, § 2.
Can. 1278 — Praeter munera de quibus in can. 494, §§ 3 et 4, oeconomo committi possunt ab Episcopo dioecesano munera de quibus in cann. 1276, § 1 et 1279, § 2.
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