Codex_Canonici_Iuris1841

trit_Codex_Canonici_Iuris1841_50

Can. 1274 – § 1. Nelle singole diocesi ci sia un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte, al preciso scopo che si provveda al sostentamento dei chierici che prestano servizio a favore della diocesi, a norma del can. 281, a meno che non si sia provveduto ai medesimi diversamente.