§ 2. La Conferenza Episcopale può stabilire norme sulle questue, che devono essere da tutti osservate, non esclusi coloro che per istituzione sono detti e sono mendicanti.
§ 2. Episcoporum conferentia potest normas de stipe quaeritanda statuere, quae ab omnibus servari debent, iis non exclusis, qui ex institutione mendicantes vocantur et sunt.
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