trit_Codex_Canonici_Iuris1808_55
Can. 1247 – La domenica e le altre feste di precetto i fedeli sono tenuti all’obbligo di partecipare alla Messa; si astengano inoltre, da quei lavori e da quegli affari che impediscano di rendere culto a Dio e turbano la letizia propria del giorno del Signore o il dovuto riposo della mente e del corpo.