Can. 1229 – E’ opportuno che gli oratori e le cappelle private siano benedetti secondo il rito prescritto nei libri liturgici; è d’obbligo, invece, che siano riservati unicamente al culto divino e liberi da ogni uso domestico.
Can. 1229 — Oratoria et sacella privata benedici convenit secundum ritum in libris liturgicis praescriptum; debent autem esse divino tantum cultui reservata et ab omnibus domesticis usibus libera.
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