Codex_Canonici_Iuris1779

trit_Codex_Canonici_Iuris1779_37

Can. 1225 – Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell’Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.