Can. 1225 – Negli oratori legittimamente costituiti si possono compiere tutte le celebrazioni sacre, a meno che alcune non siano eccettuate dal diritto o per disposizione dell’Ordinario del luogo, oppure non vi si oppongano le norme liturgiche.
Can. 1225 — In oratoriis legitime constitutis omnes celebrationes sacrae peragi possunt, nisi quae iure aut Ordinarii loci praescripto excipiantur, aut obstent normae liturgicae.
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