Can. 1222 – § 1. Se una chiesa non può in alcun modo essere adibita al culto divino, ne è possibile restaurarla, il Vescovo diocesano può ridurla a uso profano non indecoroso.
Can. 1222 — § 1. Si qua ecclesia nullo modo ad cultum divinum adhiberi queat et possibilitas non detur eam reficiendi, in usum profanum non sordidum ab Episcopo dioecesano redigi potest.
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