Can. 1220 – § 1. Tutti coloro cui spetta, abbiano cura che nella chiesa sia mantenuta quella pulizia e quel decoro che si addicono alla casa di Dio, e che sia tenuto lontano da esse tutto ciò che è alieno dalla santità del luogo.
Can. 1220 — § 1. Curent omnes ad quos res pertinet, ut in ecclesiis illa munditia ac decor serventur, quae domum Dei addeceant, et ab iisdem arceatur quidquid a sanctitate loci absonum sit.
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