§ 3. Anche gli istituti religiosi, quantunque abbiano ricevuto dal Vescovo diocesano il consenso per costruire una nuova casa nella diocesi o nella città, tuttavia devono ottenere la sua licenza prima di edificare la chiesa in un determinato luogo.
§ 3. Etiam instituta religiosa, licet consensum constituendae novae domus in dioecesi vel civitate ab Episcopo dioeces ano rettulerint, antequam tamen ecclesiam in certo ac determinato loco aedificent, eiusdem licentiam obtinere debent.
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