Can. 1208 – Della compiuta dedicazione o benedizione della chiesa, come pure della benedizione del cimitero si rediga un documento, e se ne conservi una copia nella curia diocesana e un’altra nell’archivio della chiesa.
Can. 1208 — De peracta dedicatione vel benedictione ecclesiae, itemque de benedictione coemeterii redigatur documentum, cuius alterum exemplar in curia dioecesana, alterum in ecclesiae archivo servetur.
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