Can. 1204 – Il giuramento va interpretato in senso stretto secondo il diritto e l’intenzione di chi giura oppure, se questi agisce con dolo, secondo l’intenzione di colui al quale viene prestato il giuramento.
Can. 1204 — Iusiurandum stricte est interpretandum secundum ius et secundum intentionem iurantis aut, si hic dolo agat, secundum intentionem illius cui iusiurandum praestatur.
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