§ 2. Se il giuramento è unito a un atto direttamente rivolto a danno degli altri oppure a pregiudizio del bene pubblico o della salvezza eterna, tale atto non consegue dal giuramento alcuna conferma.
§ 2. Si actui directe vergenti in damnum aliorum aut in praeiudicium boni publici vel salutis aeternae iusiurandum adiciatur, nullam exinde actus consequitur firmitatem.
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