Can. 1194 – Il voto cessa: quando è trascorso il tempo fissato per il compimento dell’obbligo, quando cambia sostanzialmente la materia della promessa, quando viene meno la condizione da cui dipende il voto o la sua causa finale, con la dispensa e con la commutazione.
Can. 1194 — Cessat votum lapsu temporis ad finiendam obligationem appositi, mutatione substantiali materiae promissae, deficiente condicione a qua votum pendet aut eiusdem causa finali, dispensatione, commutatione.
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