§ 2. Tuttavia è consentito a ciascun fedele, o a coloro cui compete provvedere alle esequie del fedele defunto, scegliere un’altra chiesa per il funerale, con il consenso del rettore di questa e avvertito il parroco proprio del defunto.
Fas est autem cuilibet fideli, vel iis quibus fidelis defuncti exequias curare competit, aliam ecclesiam funeris eligere de consensu eius, qui eam regit, et monito defuncti parocho proprio.
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