Can. 1170 – Le benedizioni, che vanno impartite in primo luogo ai cattolici, possono essere date anche ai catecumeni, anzi, se non vi si oppone una proibizione della Chiesa, persino ai non cattolici.
Can. 1170 — Benedictiones, imprimis impertiendae catholicis, dari possunt catechumenis quoque, immo, nisi obstet Ecclesiae prohibitio, etiam non catholicis.
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