Can. 1169 – § 1. Le consacrazioni e le dedicazioni possono essere compiute validamente da coloro che sono insigniti del carattere episcopale, nonché dai presbiteri ai quali ciò sia permesso dal diritto o da legittima concessione.
Can. 1169 — § 1. Consecrationes et dedicationes valide peragere possunt qui charactere episcopali insigniti sunt, necnon presbyteri quibus iure vel legitima concessione id permittitur.
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