Can. 1168 – Ministro dei sacramentali è il chierico munito della debita potestà; a norma dei libri liturgici, alcuni sacramentali, giudizio dell’Ordinario del luogo, possono essere amministrati anche dai laici che siano dotati delle qualità convenienti.
Can. 1168 — Sacramentalium minister est clericus debita potestate instructus; quaedam sacramentalia, ad normam librorum liturgicorum, de iudicio loci Ordinarii, a laicis quoque, congruis qualitatibus praeditis, administrari possunt.
Utilizziamo cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti. La navigazione equivale ad accettazione.
Puoi revocare il tuo consenso in qualsiasi momento utilizzando il pulsante Revoca il consenso.