§ 3. L’interpretazione invece a modo di sentenza giudiziale o di atto amministrativo in cosa peculiare, non ha forza di legge e obbliga soltanto le persone e dispone delle cose per cui è stata data.
§ 3. Interpretatio autem per modum sententiae iudicialis aut actus administrativi in re peculiari, vim legis non habet et ligat tantum personas atque afficit res pro quibus data est.
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