Can. 1162 – § 1. Se difetta il consenso in entrambe le parti o in una delle parti, il matrimonio non può essere sanato in radice, sia che il consenso manchi fin dall’inizio, sia che, dato all’inizio, sia stato revocato in seguito.
Can. 1162 — § 1. Si in utraque vel alterutra parte deficiat consensus, matrimonium nequit sanari in radice, sive consensus ab initio defuerit, sive ab initio praestitus, postea fuerit revocatus.
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