Can. 1159 – § 1. Il matrimonio nullo a causa di un vizio di consenso, si convalida se dà il consenso la parte che non lo aveva dato, purché perseveri il consenso dell’altra.
Can. 1159 — § 1. Matrimonium irritum ob defectum consensus convalidatur, si pars quae non consenserat, iam consentiat, dummodo consensus ab altera parte praestitus perseveret.
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