§ 2. Se l’impedimento non può essere provato, è sufficiente che il consenso sia rinnovato privatamente e in segreto, e certamente dalla parte consapevole dell’impedimento, purché l’altra perseveri nel consenso dato, o da entrambe le parti se l’impedimento è noto ad ambedue.
§ 2. Si impedimentum probari nequeat, satis est ut consensus renovetur privatim et secreto, et quidem a parte impedimenti conscia, dummodo altera in consensu praestito perseveret, aut ab utraque parte, si impedimentum sit utrique parti notum.
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